NOVITA’

Ai soci è possibile consultare versione digitale del “Report To the Nations”  Mondo e versione Western Europe, inoltre segnaliamo una Nuova Iniziativa del Comitato Editoriale.

Fra le NEWS puoi trovare  una nuova rubrica che si occupa di redigere abstract degli articoli pubblicati nel Fraud Magazine, ritenuti di maggior interesse.

CODICE ETICO

Tutti i membri devono soddisfare i rigidi criteri di ammissione all’Associazione ACFE e a seguirne i dettami comportamentali:

  • Ogni socio ACFE è tenuto a rispettare i più alti standard etici, in totale accordo alle leggi locali, ai requisitiACFE e alle norme contenute nel Codice Etico.
  • Ogni socio ACFE deve, sempre, dimostrare impegno, professionalità e diligenza nello svolgimento dei suoi doveri.
  • Ogni socio ACFE non deve prender parte ad alcuna condotta illegale o immorale, o ad attività che siano in conflitto di interesse.
  • Ogni socio ACFE deve, sempre, esibire il più alto livello di integrità nello svolgimento di tutti i compiti professionali ed accettare solo incarichi che sia sicuro di portare a termine con un elevato livello di efficienza professionale.
  • Ogni socio ACFE è tenuto a collaborare con gli organi investigativi, a testimoniare il vero senza deviazione o pregiudizio.
  • Ogni socio ACFE, nel condurre le proprie attività d’indagine deve, prima di emettere un proprio parere, raccogliere tutti i documenti e le prove necessarie. Nessuna opinione sarà espressa riguardo alla colpa o l’innocenza di una persona o una parte.
  • Ogni socio ACFE è tenuto al massimo riserbo e a non rivelare le informazioni riservate ottenute durante un incarico professionale a meno di non aver ottenuto opportuna autorizzazione.
  • Ogni socio ACFE è tenuto a informare gli organi competenti sulle questioni scoperte durante il corso di una investigazione, che se omesse, potrebbero provocare una distorsione dei fatti.
  • Ogni socio ACFE è tenuto a garantire la competenza e l’efficacia dei servizi professionali resi da professionisti che operano sotto la propria responsabilità.

NOVITA’

Ai soci è possibile consultare versione digitale del “Report To the Nations” Mondo e versione Western Europe.

Parla ad un Evento, Scrivi un Articolo!

Essere relatori ad un evento è un’esperienza importante e gratificante. Un’ottima occasione per condividere con altri esperti del settore esperienze arricchenti ed aiutare la collettività ad evitare problemi in cui si è incorsi in passato. I nostri Associati possono essere relatori in convegni da noi organizzati su argomenti in cui sono esperti.

Parla ad un Evento, Scrivi un Articolo!

Essere relatori ad un evento è un’esperienza importante e gratificante. Un’ottima occasione per condividere con altri esperti del settore esperienze arricchenti ed aiutare la collettività ad evitare problemi in cui si è incorsi in passato. I nostri Associati possono essere relatori in convegni da noi organizzati su argomenti in cui sono esperti.

CODICE PROFESSIONALE

ACFE è un’associazione di professionisti che agisce attraverso elevati livelli di condotta morale.
I Membri dell’Associazione si impegnano per agire con integrità e compiere il loro lavoro in una maniera estremamente professionale.
I Membri ACFE hanno una responsabilità professionale verso i loro clienti, verso l’interesse pubblico e verso gli altri membri. L’interesse di ogni membro è subordinato all’interesse comune.
Questi standard esprimono principi di base di comportamento etico che guidano i membri nell’adempiere i loro doveri.
Seguendo questi standard, tutti i membri ACFE dovranno agire, e tutti si sforzeranno di dimostrare il loro impegno ed eccellenza nel servizio offerto e nella condotta professionale.

Gli standard di comportamento indicati dal codice dovranno essere rispettati da tutti i CFE e soci dell’associazione.
L’uso della parola “membro” o “membri” in questo Codice deve riferirsi a tutti i CFE e Associati.
a) Integrità e Obiettività

  1. I membri agiranno con integrità, sapendo che la fiducia pubblica è fondata sull’integrità. I Membri non sacrificheranno l’integrità per dare ascolto al cliente, al loro datore di lavoro o all’interesse pubblico.
  2. Prima di accettare l’incarico di investigazione di una frode, i CFE dovranno verificare l’assenza di conflitti d’interesse.
  3. I Membri manterranno l’obiettività nell’elencare le proprie responsabilità professionali prima di assumere un incarico.
  4. I Membri non dovranno commettere atti disonorevoli, e dovranno tenere in qualunque occasione un comportamento tale da soddisfare gli interessi della professione.
  5. I Membri non dovranno dare falsa testimonianza.
  6. I Membri dovranno rispettare le ordinanze dei tribunali o di altri organi decisionali.
  7. I Membri non dovranno commettere atti criminali ne dovranno incitare altri a commetterne.

b) Competenza Professionale

  1. I membri dovranno essere competenti e non accetteranno compiti che non sono in grado di assolvere. In tali circostanze, è possibile soddisfare il requisito della competenza professionale attraverso la consultazione e la raccomandazione di altri professionisti.
  2. I membri seguiranno il programma minimo di istruzione professionale richiesto dall’Associazione. L’impegno all’aggiornamento professionale continuo dovrà durare per tutta la carriera professionale del socio. I soci sono tenuti ad aumentare continuamente le competenze e l’efficacia dei loro servizi professionali.

c) Cura dei doveri Professionali

  1. I CFE dovranno esercitare con cura i doveri professionali nello svolgimento dei loro servizi. La cura professionale richiede diligenza e analisi critica e l’assunzione di responsabilità professionali.
  2. Le Conclusioni cui i Membri pervengono nel corso delle proprie attività professionali dovranno essere sostenute con evidenza, attinenza, e competenza sufficiente.
  3. I servizi professionali svolti dai Membri dovranno essere adeguatamente programmati. Una corretta pianificazione garantisce l’efficienza dell’attività di analisi di un caso di frode secondo le strategie e gli obiettivi del mandato.
  4. Il lavoro compiuto dai collaboratori dovrà essere supervisionato adeguatamente. Il livello di tale supervisione varia a seconda delle complessità del lavoro e delle qualifiche dei collaboratori.

d) Rapporto con il Cliente o con il Datore di lavoro

  1. All’inizio dell’attività di investigazione i Membri dovranno concludere un accordo con chi li ha ingaggiati (cliente o datore di lavoro) definendo gli obiettivi, i limiti dell’attività di investigazione e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.
  2. Ogni qualvolta gli obiettivi o i limiti di un’indagine o le responsabilità delle parti cambiano significativamente durante il lavoro, si dovrà stipulare un nuovo accordo con il cliente o il datore di lavoro.

e) Comunicazioni con il Cliente o con il Datore di lavoro

  1. I Membri dovranno comunicare a coloro per cui stanno lavorando (cliente o datore di lavoro) le scoperte più significative venute alla luce durante il corso dell’investigazione della frode.
  2. I Membri non riveleranno informazioni riservate o privilegiate ottenute durante il corso dell’investigazione senza il permesso espresso dell’autorità competente.
a) L’analisi della frode

  1. L’analisi del caso di frode sarà condotto in maniera legale, professionale e completa. L’obiettivo dell’esaminatore sarà quello di ottenere evidenza ed informazioni complete, affidabili ed attinenti.
  2. I Membri stabiliranno gli obiettivi prioritari all’inizio dell’attività di analisi del caso di frode e li rivedranno confermandoli nel continuo. Gli esaminatori dovranno agire garantendo elevati standard qualitativi.
  3. I membri dovranno stare attenti nel formulare congetture, opinioni e pareri restando imparziali e considerando tutti gli elementi sia di possibile colpa che di innocenza.

b) Evidenza

  1. I Membri stabiliranno un piano di controllo efficace e procedure di gestione dei documenti, dei dati e delle altre prove acquisite nel corso del loro lavoro. I CFE devono essere a conoscenza della “catena di custodia”, compresa l’origine, il possesso e la disposizione delle prove e del materiale pertinente.
  2. Il risultato del lavoro degli esaminatori può variare a seconda delle circostanze e della tipologia incarico. Il grado di dettaglio della documentazione dipenderà dalle necessità ed obiettivi del cliente o del datore di lavoro.
a) In generale

  1. Le relazioni conclusive dell’attività di esame della frode possono essere orali o scritte, e riportare informazioni derivanti da testimonianze. Non esiste una singola struttura o un formato che sia prescritto per una relazione del CFE; tuttavia, la relazione non dove essere fuorviante.

b) Contenuto del rapporto

  1. I resoconti dei Membri dovranno contenere solo informazioni basate su dati che sono sufficienti ed attinenti per sostenere i fatti, le conclusioni, le opinioni o le raccomandazioni riferibili al caso di frode. Il rapporto dovrà limitarsi agli argomenti, ai principi e alle metodologie che fanno parte dell’area di conoscenza, abilità, esperienza e formazione del Membro.
  2. Nessuna opinione dovrà essere espressa riguardo alla colpa o all’innocenza di persona o parte.